Si forniscono alcune informazioni su quanto disposto per la scuola dal decreto legge n.24 “riaperture” del 24 marzo 2022. 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ NEL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE  0-6 ANNI, NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

In assenza di positività o in presenza di un numero di positività fino a quattro non sono previste misure particolari per la sezione/classe. 

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni della stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza; per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’uso delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI IN ISOLAMENTO 

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. 

Fino alla conclusione dell’anno scolastico (31/08/2022) nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo: 

  • resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi. La mascherina non va indossata durante lo svolgimento delle attività sportive; 
  • è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  • permane, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore a 37,5°;
  • è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione.

La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di attività didattica svolta in presenza o a distanza per l’a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.